top of page

Legge di bilancio 2021: principali novità

  • websitestudioltv
  • 18 gen 2021
  • Tempo di lettura: 4 min

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Proroga della detrazione spettante per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici antisismici, sostenute fino al 30.6.2022.

La norma prevede la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022.

Le novità riguardano altresì l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche nonché l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.


Proroga del c.d. “bonus facciate”

La detrazione fiscale (nella misura del 90%) spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”) è stata prorogata sino al 31.12.2021.


Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

  1. agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

  2. agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

  3. agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;


Riallineamento dei valori dell’avviamento

Prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019.


Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

  • il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo;

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.


Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

È stata prevista la riduzione al 50% dell’imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale in determinati settori di interesse generale. Questa novità normativa si applica ai dividendi percepiti dall’esercizio in corso all’1.1.2021 (pertanto dal 2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare).


Dividendi e plusvalenze degli OICR esteri

Viene equiparato il regime impositivo di dividendi e plusvalenze su partecipazioni realizzati degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) a quello già in vigore per gli OICR istituiti in Italia.

Gli OICR esteri non saranno dunque più soggetti ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.

In particolare, viene previsto che la ritenuta e l’imposta sostitutiva (entrambe del 26%) non si applicano rispettivamente sugli utili corrisposti e le plusvalenze degli OICR di diritto estero:


Incentivo alle aggregazioni aziendali

Al fine di favorire le aggregazioni aziendali, è stato previsto che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.


Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.


Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Il credito è previsto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale e non su radio e TV, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Soggetti beneficiari sono imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.



תגובות


LTV STUDIO ASSOCIATO

P. IVA:11291960968 

PADERNO DUGNANO

Via Mazzini 22

20037 Paderno Dugnano

+39 02 82 87 18 96

MILANO

Viale Piave 21

20129 Milano

+39 02 82 87 18 96

Associazione Professionale

di Avvocati e Dottori Commercialisti

© 2021 LTV Studio Associato - All rights reserved

bottom of page