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Acconto dell'imposta sulle assicurazioni non dovuto in caso di cessazione delle attività

  • websitestudioltv
  • 10 mar 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Non è dovuto l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni dalla branch italiana di una compagnia di assicurazioni britannica destinata a cessare la propria attività in Italia

L’imposta sulle assicurazioni è determinata applicando ai premi assicurativi raccolti nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia (in regime di stabilimento o libera prestazioni di servizi) le aliquote previste dalla tariffa allegata alla Legge n.121 del 1961.


Per completezza, si ricorda che per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, i contratti di assicurazione sulla vita di qualunque specie nonché quelli di capitalizzazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Da ciò conseguendo che, con riferimento al “comparto vita”, l’imposta sulle assicurazioni riguarda solo - in via residuale - le polizze ancora in essere emesse (e non ancora rinnovate) a tutto il 31 dicembre 2000.


Con riferimento alle modalità di assolvimento del tributo, il comma 1-bis dell’articolo 9 della Legge n.121/61 dispone che, entro il 16 novembre di ciascun anno, le imprese di assicurazione debbono procedere al versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni dovuta in relazione al periodo di imposta successivo. Ciò premesso, un punto di assoluto rilievo in ordine all’obbligo di versamento, riguarda la possibilità di ovviare al pagamento di tale acconto ove la compagnia di assicurazioni sia assolutamente certa, in via previsionale, che interromperà la raccolta premi nell’anno successivo.


Sul punto, risulta di assoluto interesse la recente prassi dell’Agenzia delle Entrate che, con la propria risposta (pur tardiva) all’interpello n. 140 del 3/3/2021, ha precisato che l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni non è dovuto ove nell’anno successivo a quello di debenza dell’acconto venga meno il presupposto impositivo, vale a dire la raccolta premi sul territorio nazionale.


Nel caso di specie, l’istanza, formulata negli ultimi mesi del 2020, ha avuto per oggetto la richiesta di chiarimenti da parte di una compagnia britannica operante in Italia mediante una branch in regime di libertà di stabilimento ed obbligata a cessare le attività di raccolta nel nostro paese entro il 31 dicembre 2020 a causa della Brexit. L’Agenzia delle Entrate, valutato il venir meno delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa e, conseguentemente, di qualsivoglia attività di raccolta premi nel nostro paese a partire dal 1° gennaio 2021, ha stabilito la non debenza dell’acconto dell’imposta, in ragione della evidente impossibilità di utilizzare a scomputo dei versamenti mensili l’anticipazione in parola.


In conclusione, il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è rappresentato dalla corresponsione di un premio assicurativo e, conseguentemente, dalla sua raccolta da parte di un assicuratore. La debenza dell’acconto dell’imposta sui premi è dunque intimamente correlata alla sussistenza di premi raccolti nell’anno successivo, pertanto la certezza in ordine alla cessazione di ogni attività assicurativa è sufficiente a scongiurare l’obbligo di versamento dell’acconto medesimo.


 
 
 

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